La legge n°845/78 del 21 dicembre 1978 regolamenta il settore della formazione professionale.
A puro scopo informativo ne riportiamo alcuni articoli.
LEGGE 845/78: LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 – Finalità della formazione professionale
La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una cultura professionale. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
2 – Oggetto della formazione professionale
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell’ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L’esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
10 – Raccordi con il sistema scolastico
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3/a). Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore. Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l’attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi. Al fini dell’innovazione metodologica-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
11 – Rientri scolastici
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sui lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento. A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
12 – Diritti degli allievi
La frequenza di corsi di formazione professionale è equipara a quella dei corsi scolastici ai fini dell’utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.
14 – Attestato di qualifica
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 18, primo comma, lettera a)- sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi.
15 – Sistema formativo e impresa
Le istituzioni di cui all’articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro. Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio. Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all’apprendimento e non a scopi di produzione aziendale. Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all’articolo 3, primo comma, lettera m).
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